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Fondo FasiOpen: dal 1° gennaio 2026 previsti più servizi

Previsto un incremento dei massimali annui e una modifica dei requisiti di accesso ai benefici

Il Fondo FasiOpen, dal 1° gennaio 2026, si arricchisce di più servizi, con importanti aggiornamenti ai Piani Sanitari e alle modalità di contribuzione. L’adeguamento contributivo consente di ampliare la copertura di rimborso in diverse aree. Infatti, è previsto un incremento dei massimali annui per le lenti da vista e fisiokinesiterapia, per l’odontoiatria indiretta e per le ecografie in regime privato. 

Dal 2026 i pacchetti di prevenzione dei nuovi Piani Sanitari prevedono una riduzione dell’età di accesso, che passa dagli attuali 45/50 anni a 40 anni, oltre alla possibilità di effettuare pacchetti di prevenzione oncologica ogni anno e la gratuità totale dei pacchetti di prevenzione se eseguiti in una delle oltre 2.800 strutture convenzionate in forma diretta. 

Marittimi e personale dell’aviazione civile: novità per le prestazioni

Dal 1° gennaio 2026 sarà applicato l’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio per le indennità diverse dalla tutela per la malattia (INPS, messaggio 10 novembre 2025, n. 3368).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha comunicato il superamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026, della scelta facoltativa dell’applicazione dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni diverse dalla tutela per la malattia anche per i lavoratori del settore marittimo e dell’aviazione civile.

In particolare, l’articolo 1 del D.L. n. 663/1979, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 33/1980, in merito alle modalità di pagamento delle prestazioni previdenziali dispone che, ai lavoratori dipendenti, le indennità di malattia e di maternità, nonché le prestazioni ai donatori di sangue e/o del midollo osseo sono corrisposte dal datore di lavoro che, conseguentemente, deve comunicare nella denuncia contributiva i relativi dati, ponendo a conguaglio l’importo complessivo di tali trattamenti con quelli dei contributi e con le altre somme dovute all’INPS. Inoltre, tale normativa disciplina il rimborso a favore del datore di lavoro nei casi in cui, dalla denuncia contributiva, risulti un eventuale saldo a credito per incapienza delle somme dovute a titolo di contributi.

Rispetto a quanto illustrato nella precedente circolare INPS n. 173/2015, le lavorazioni in argomento sono state interessate da un processo di integrazione nei flussi standard, in un’ottica di armonizzazione delle relative modalità di erogazione con quelle già in uso per la generalità degli assicurati all’INPS, che ha portato a superare la scelta facoltativa dell’applicazione dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni diverse dalla tutela per la malattia, attesa l’insussistenza delle specificità del settore per le tutele di cui alla medesima circolare n. 173/2015.

Pertanto, dal 1° gennaio 2026, tale scelta facoltativa si intende superata, con conseguente applicazione dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio delle prestazioni diverse da quelle previste per la tutela della malattia anche per i lavoratori del settore marittimo e dell’aviazione civile.

Indicazioni per i datori di lavoro

Sulle posizioni contributive caratterizzate con Codice Statistico Contributivo (CSC) 1.15.02 e CA “2N” e con CSC 1.21.01, 1.15.04, 1.15.04 e CA “2X”, previo rilascio del CA “2G” ove non già in possesso e con applicazione delle istruzioni fornite al riguardo dall’Istituto con la circolare n. 173/2015, i datori di lavoro devono procedere al conguaglio delle prestazioni diverse dalla malattia anticipate ai propri dipendenti.

In particolare, per i lavoratori marittimi, il conguaglio delle prestazioni anticipate riguarda solo i lavoratori in continuità di rapporto di lavoro, nonché i lavoratori marittimi in relazione ai quali l’evento tutelato si verifichi durante la vigenza del rapporto di lavoro.

Sulle posizioni classificate con CSC 1.15.02 e CA “2N” e 1.21.01, i lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro devono continuare a essere esposti nel flusso Uniemens utilizzando anche il codice <TipoLavoratore> “EM” e la <qualifica 3> uguale a “D” se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

Con riferimento agli altri lavoratori marittimi sbarcati, in relazione ai quali l’evento tutelato si verifica durante la vigenza del rapporto di lavoro, deve essere utilizzato il codice <TipoLavoratore> “MS”, avente il significato di “Personale marittimo sbarcato”.

Per l’esposizione nel flusso Uniemens degli eventi e dei conguagli relativi alle prestazioni anticipate, i datori di lavoro devono attenersi alle modalità operative illustrate nelle circolari e nei messaggi elencati nell’Allegato n. 1 al messaggio in argomento.

CCNL Trasporto merci (Conflavoro-Confsal): siglato accordo di interpretazione autentica

Definiti criteri e modalità dell’Una Tantum prevista dal CCNL di settore

Lo scorso 4 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Confsal, Fesica e la Parte datoriale Conflavoro-Pmi hanno siglato l’accordo di interpretazione autentica del CCNL di settore firmato il 27 ottobre 2025. L’accordo è incentrato, in particolare, su criteri e modalità di erogazione dell’importo Una Tantum, riconosciuto ai lavoratori, per il periodo di vacanza contrattuale.

L’Una Tantum spetta a tutti i lavoratori in forza alla data di decorrenza del rinnovo che abbiano maturato anzianità di servizio nel periodo di riferimento. Viene erogata in un’unica soluzione o in un massimo di 12 rate mensili. In caso di erogazione rateizzata e di cessazione del rapporto di lavoro, l’importo deve essere erogato integralmente con la liquidazione dell’ultima busta paga.

L’importo viene erogato pro quota in base ai mesi di anzianità maturata nel periodo luglio-settembre 2025, contando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni. Sono esclusi dal computo dell’anzianità i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite e periodi senza retribuzione. Per quanto riguarda i lavoratori part-time e gli apprendisti l’importo spetta in misura proporzionale all’orario di lavoro. L’Una Tantum non è utile ai fini del computo di istituti contrattuali, legali o previdenziali, né del TFR, e non è assorbibile da superminimi. L’importo Una Tantum, infine, è stabilito in base al livello di inquadramento.

Livelli Una Tantum
Quadro 334,05
Primo 310,35
Secondo 270,75
Terzo 226,35
Quarto 207,45
Quinto 194,40
Sesto 182,25
Settimo 169,65