CIRL Alimentari Artigianato Piemonte: siglato l’accordo di rinnovo

Stabiliti elementi regionali e di produttività, insieme all’erogazione di Una Tantum pari a 230,00 euro lordi

In data 27 ottobre 2025 è stato comunicato, mediante nota stampa, il rinnovo del CIRL Alimentari Artigianato della regione Piemonte, sia per il settore alimentare che della panificazione. A darne notizia sono state le Associazioni datoriali Confartigianato Imprese, Cna e Casartigiani Piemonte, insieme alle OO.SS. regionali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil. Il rinnovo riguarda, appunto, i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese operanti nei settori dell’alimentare e della panificazione, le imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore alimentare e le imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione, per un totale di circa 3.000 aziende e 11.000 lavoratori. 

Il rinnovo avviene in seguito alla sottoscrizione dell’accordo Quadro Intercategoriale Interconfederale del 28 marzo 2025 e ha come obiettivo quello di rafforzare l’intera filiera, sostenere la competitività delle imprese artigiane e valorizzare il lavoro professionale e specializzato. 

Tra le novità previste dal rinnovo c’è l’introduzione di un Elemento economico regionale pari all’1,5% dei minimi retributivi in vigore, erogato su tutte le mensilità e aggiornato annualmente. Inoltre, è stato definito un Elemento di produttività regionale nella misura del 3% dei minimi tabellari nazionali, con attenzione al ricorso agli ammortizzatori sociali FSBA e all’occupazione delle imprese aderenti al sistema bilaterale. Viene riconosciuta, altresì, una Una Tantum di 230,00 euro lordi a copertura del periodo di vacanza contrattuale. 

Dichiarazione “de minimis”: l’aggiornamento per la richiesta di incentivi

Fornite le indicazioni sulle regole e i moduli per gli aiuti di Stato di piccola entità (INPS, messaggio 6 novembre 2025, n. 3339).

L’INPS ha fornito indicazioni sulle regole e i moduli aggiornati per gli aiuti di Stato di piccola entità (il regime “de minimis”), a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti comunitari che innalzano i massimali di importo concedibili come illustrato di seguito:

– Regolamento (UE) 2023/2831 (settore generale), 300.000 euro (dal 1° gennaio 2024);
– Regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG), 750.000 euro (dal 1° gennaio 2024);
– Regolamento (UE) 717/2014 (pesca e acquacoltura): 40.000 euro (dal 25 ottobre 2023);
– Regolamento (UE) 1408/2013 (settore agricolo): 50.000 euro (dal 16 dicembre 2024).

Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore del trasporto merci su strada, è stato abrogato il massimale di 100.000 euro e si applica ora il massimale generale di 300.000 euro.

L’aiuto massimo è calcolato su un periodo di tre anni per la singola “impresa unica“.

Gli aiuti possono essere richiesti attraverso:

moduli telematici, per le agevolazioni gestite online, i moduli sul Portale delle agevolazioni sono già stati aggiornati automaticamente;
moduli cartacei, per le agevolazioni che non hanno un modulo online (ad esempio, alcuni incentivi per chi assume percettori NASpI), bisogna usare il nuovo modulo di dichiarazione.
Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” è disponibile sul portale (modulo SC105).

 

Le indicazioni operative sugli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per l’occupazione

Fornite le modalità di esposizione dei dati nei flussi Uniemens (INPS, messaggio 6 novembre 2025, n. 3344).

L’INPS ha illustrato le proprie indicazioni operative in materia di incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale (articolo 4-ter del D.L. n. 4/2024 convertito con modificazioni dalla Legge n. 28/2024). In sostanza, il citato articolo 4-ter ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, uno specifico incentivo rivolto alle nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerga un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori.

In particolare, le suddette imprese possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria.

In tale accordo deve essere previsto un progetto industriale e di politica attiva che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l’impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.

La nuova impresa può sottoscrivere il suddetto accordo anche prima dell’operazione societaria di aggregazione, a condizione che nel medesimo accordo sia contenuto l’impegno a effettuare tale operazione entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sottoscrizione.

L’esonero contributivo

Al datore di lavoro che costituisce la nuova impresa spetta un esonero contributivo (comma 4 dell’articolo 4-ter) per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di un importo annuo pari a 3.500 euro per lavoratore.

Il beneficio contributivo spetta altresì per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari a 2.000 euro per lavoratore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Le condizioni

Ai sensi del comma 5 dell’articolo in argomento, la misura agevolativa spetta a condizione che a ciascun lavoratore sia assicurato lo svolgimento di attività di formazione o riqualificazione per almeno 200 ore complessive da svolgere nel periodo di durata del beneficio. Di conseguenza, ai fini dell’erogazione degli incentivi in trattazione, deve essere individuata puntualmente e in via preliminare la platea dei destinatari della misura.

L’INPS può procedere al suo riconoscimento solo a seguito della trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’elenco dei destinatari della misura e dell’ammontare dell’esonero calcolato. In particolare, ai fini dell’esatta individuazione dei destinatari della misura in argomento, ai datori di lavoro interessati, a seguito della specifica comunicazione effettuata dal Ministero, viene attribuito dall’INPS il codice di autorizzazione (CA) “2L”, che assume il seguente significato: “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/24 art. 4-ter”.

Con specifico riferimento alla realizzazione del piano formativo per i lavoratori interessati, secondo quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 4-ter, l’Ispettorato nazionale del lavoro procede alla verifica della corretta esecuzione degli impegni formativi assunti dal datore di lavoro, sulla base degli accordi sottoscritti e trasmessi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il datore di lavoro si impegna a tutelare il perimetro occupazionale esistente alla data di decorrenza delle operazioni societarie straordinarie per almeno 48 mesi (lettera e) del comma 2 dell’articolo 4-ter). Tuttavia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.I. 23 gennaio 2025 è consentita l’interruzione dei rapporti di lavoro esclusivamente per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie o per effetto dell’utilizzo di strumenti incentivanti o in adozione di qualunque altro strumento per la gestione non traumatica del rapporto di lavoro previsti dalla legislazione vigente e, in ogni caso, con il consenso dei lavoratori. 

Infine, il messaggio in commento include le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.