Ultime News

CIRL Alimentari Artigianato Piemonte: siglato l’accordo di rinnovo

Stabiliti elementi regionali e di produttività, insieme all’erogazione di Una Tantum pari a 230,00 euro lordi

In data 27 ottobre 2025 è stato comunicato, mediante nota stampa, il rinnovo del CIRL Alimentari Artigianato della regione Piemonte, sia per il settore alimentare che della panificazione. A darne notizia sono state le Associazioni datoriali Confartigianato Imprese, Cna e Casartigiani Piemonte, insieme alle OO.SS. regionali Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil. Il rinnovo riguarda, appunto, i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese operanti nei settori dell’alimentare e della panificazione, le imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore alimentare e le imprese che somministrano alimenti e pasti prodotti per la clientela in attività di ristorazione, per un totale di circa 3.000 aziende e 11.000 lavoratori. 

Il rinnovo avviene in seguito alla sottoscrizione dell’accordo Quadro Intercategoriale Interconfederale del 28 marzo 2025 e ha come obiettivo quello di rafforzare l’intera filiera, sostenere la competitività delle imprese artigiane e valorizzare il lavoro professionale e specializzato. 

Tra le novità previste dal rinnovo c’è l’introduzione di un Elemento economico regionale pari all’1,5% dei minimi retributivi in vigore, erogato su tutte le mensilità e aggiornato annualmente. Inoltre, è stato definito un Elemento di produttività regionale nella misura del 3% dei minimi tabellari nazionali, con attenzione al ricorso agli ammortizzatori sociali FSBA e all’occupazione delle imprese aderenti al sistema bilaterale. Viene riconosciuta, altresì, una Una Tantum di 230,00 euro lordi a copertura del periodo di vacanza contrattuale. 

Dichiarazione “de minimis”: l’aggiornamento per la richiesta di incentivi

Fornite le indicazioni sulle regole e i moduli per gli aiuti di Stato di piccola entità (INPS, messaggio 6 novembre 2025, n. 3339).

L’INPS ha fornito indicazioni sulle regole e i moduli aggiornati per gli aiuti di Stato di piccola entità (il regime “de minimis”), a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti comunitari che innalzano i massimali di importo concedibili come illustrato di seguito:

– Regolamento (UE) 2023/2831 (settore generale), 300.000 euro (dal 1° gennaio 2024);
– Regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG), 750.000 euro (dal 1° gennaio 2024);
– Regolamento (UE) 717/2014 (pesca e acquacoltura): 40.000 euro (dal 25 ottobre 2023);
– Regolamento (UE) 1408/2013 (settore agricolo): 50.000 euro (dal 16 dicembre 2024).

Per quanto riguarda gli aiuti concessi nel settore del trasporto merci su strada, è stato abrogato il massimale di 100.000 euro e si applica ora il massimale generale di 300.000 euro.

L’aiuto massimo è calcolato su un periodo di tre anni per la singola “impresa unica“.

Gli aiuti possono essere richiesti attraverso:

moduli telematici, per le agevolazioni gestite online, i moduli sul Portale delle agevolazioni sono già stati aggiornati automaticamente;
moduli cartacei, per le agevolazioni che non hanno un modulo online (ad esempio, alcuni incentivi per chi assume percettori NASpI), bisogna usare il nuovo modulo di dichiarazione.
Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” è disponibile sul portale (modulo SC105).

 

Obblighi dichiarativi e di versamento in materia di imposizione integrativa

Sono state emanate le disposizioni attuative degli obblighi dichiarativi e di versamento della Global minimum tax, previsti nell’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 209/2023. Il Decreto 7 novembre 2025 chiarisce gli elementi e le modalità di presentazione del modello dichiarativo e del versamento della relativa imposta dovuta e la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di inadempimento.

A decorrere dall’esercizio che ha inizio il 31 dicembre 2023 o in data successiva, i soggetti di seguito indicati assolvono l’adempimento dichiarativo previsto dal citato articolo 53, in relazione agli esercizi in cui il gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza soddisfa i requisiti previsti. Sono tenute a presentare la Dichiarazione Fiscale (art. 2, co. 2, DM 7 novembre 2025):
a) la controllante capogruppo di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo, la partecipante intermedia di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo e la partecipante parzialmente posseduta di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 209/2023, localizzate nel territorio dello Stato italiano, responsabili dell’imposta minima integrativa;
b) l’impresa, diversa dall’entità di investimento, localizzata nel territorio dello Stato italiano individuata quale responsabile dell’imposta minima suppletiva ex articolo 19, comma 2, o dell’articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo n. 209/2023;
c) l’impresa e l’entità a controllo congiunto, localizzate nel territorio dello Stato italiano, nonché l’entità apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano individuate quali responsabili dell’imposta minima nazionale ai sensi dell’articolo 18, comma 7, secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 209/2023 e dell’articolo 10 del Decreto sull’Imposta Minima Nazionale.

La Dichiarazione Fiscale, costituita da una sezione generale e da appositi prospetti, contiene le informazioni e i dati necessari per determinare l’imposizione integrativa dovuta in Italia dal gruppo multinazionale o nazionale. Nella sezione generale è identificato il soggetto che presenta la Dichiarazione Fiscale e sono fornite le informazioni generali sul gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e su eventuali Regimi Semplificati e Regimi di Esclusione fruiti.

L’imposizione integrativa dovuta in Italia dal gruppo multinazionale o nazionale è determinata sulla base della normativa italiana. Gli importi contenuti nella Dichiarazione Fiscale sono espressi in euro. Nel caso in cui, secondo le Regole OCSE, della Direttiva e del Decreto Legislativo, l’imposizione integrativa dovuta dal gruppo è calcolata in una valuta diversa dall’euro, la Dichiarazione Fiscale è compilata convertendo i dati in euro sulla base del tasso di cambio dell’ultimo giorno dell’Esercizio di Riferimento.

I soggetti sono tenuti a conservare la documentazione contabile ed extra contabile utilizzata per la compilazione della Dichiarazione Fiscale. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, e conservata fino al termine di cui all’articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 600.

La Dichiarazione Fiscale è trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’Esercizio di Riferimento.

In deroga a quanto sopra, la Dichiarazione Fiscale è trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’Esercizio Transitorio.

Il primo termine di scadenza dell’obbligo di presentazione della Dichiarazione Fiscale, indipendentemente dall’inizio e dalla durata dell’Esercizio di Riferimento, non può essere anteriore al 30 giugno 2026.

Il soggetto che ha già presentato, per l’Esercizio di Riferimento, la Dichiarazione Fiscale all’Agenzia delle entrate può modificarla attraverso la trasmissione di una nuova dichiarazione, che sostituisce la precedente.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto in argomento sulla Gazzetta Ufficiale, è approvato il modello di Dichiarazione Fiscale con le relative istruzioni e sono definite le modalità di trasmissione.

L’imposta minima integrativa, l’imposta minima suppletiva e l’imposta minima nazionale dovute in Italia sono versate in euro dai soggetti indicati, rispettivamente, alla lettera a), alla lettera b) e alla lettera c) dell’articolo 2 comma 2. Il versamento è eseguito senza possibilità di compensazione.

Per la violazione degli obblighi dichiarativi e di versamento relativi ai primi tre esercizi di applicazione, non si fa luogo ad irrogazione delle sanzioni ad eccezione che per i casi di dolo o colpa grave. Le imprese ed entità del gruppo per conto delle quali agisce il soggetto tenuto agli obblighi dichiarativi e di versamento sono responsabili solidalmente e congiuntamente con quest’ultimo in relazione alle somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.